Lo sviluppo del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) viene troppo spesso considerato come un mero adempimento normativo trascurandone la portata organizzativa e il valore di fondamentale strumento di prevenzione di infortuni e di malattie professionali.
Come definito nel testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), la stesura del DVR è il risultato di un processo di gestione del rischio (Risk Management) che passa attraverso le seguenti fasi:
- individuazione del pericolo
- stima del rischio
- trattamento del rischio
- verifica dei risultati
- gestione del rischio residuo.
Il rischio è la combinazione, normalmente il prodotto, della probabilità di accadimento di un evento e della gravità del danno provocato dall’evento stesso.
In questo modo si ottiene una stima dell’entità del rischio che permette di stabilire le priorità di intervento.
Al fine di considerare tutte le fonti di pericolo è opportuno adottare una drill down analysis che prenda in considerazione i rischi relativi a:
- contesto generale dello stabilimento
- reparti / uffici
- gruppi omogenei di lavoratori
- mansioni e, se possibile, singola persona.
Per la valutazione dei rischi di natura specifica è opportuno riferirsi a best practice riconosciute dalle comunità tecniche/scientifiche, oppure direttamente agli standard normativi disponibili.
Per esempio, per la valutazione dei rischi rumore e vibrazioni sono applicabili delle norme che forniscono i metodi di misurazione e le caratteristiche degli strumenti. In particolare, per il rumore è raccomandata l’applicazione delle norme UNI 9432:2011 e UNI EN ISO 9612:2011, mentre per le vibrazioni è opportuno adottare le norme UNI EN ISO 5349:2015 e UNI EN ISO 2631-1:2014.
Per la valutazione del rischio relativo all’esposizione ad agenti chimici pericolosi, oltre alla Direttiva Agenti Chimici 98/24/CE, sono molto diffusi i modelli di calcolo proposti dai gruppi di studio delle ASL, quali:
- Mo.Va.Ris.Ch. – Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana
- Al.Pi.Ris.Ch. – Regione Piemonte
- ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Oltre a questi esempi, universalmente riconosciuti, sono diffusi metodi per altri rischi specifici come la movimentazione manuale dei carichi e lo stress lavoro correlato.
Risulta evidente che il processo deve essere fortemente personalizzato e non svolto a tavolino per similitudine con altre realtà.
Lo stesso D.Lgs. 81 stabilisce che la valutazione dei rischi è un lavoro di squadra a cui devono partecipare il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente e, per consultazione, i rappresentanti dei lavoratori.
Sarebbe opportuno coinvolgere anche i responsabili dei reparti (preposti) perché sono i migliori conoscitori delle attrezzature, impianti e procedure di lavoro.
Infine, il documento deve essere mantenuto costantemente aggiornato affinché sia sempre rappresentativo della realtà aziendale e consenta di valutare l’efficacia delle azioni di miglioramento intraprese.